Prepper.it fa uso di cookies classificati come "strettamente necessari" alla navigazione. Se continuate nella navigazione del sito acconsentite all'utilizzo degli stessi

 

Sicurezza

20150209-LegittimaDifesaI recenti fatti di cronaca hanno riportato prepotentemente all'attenzione di tutti i diversi aspetti della legittima difesa, in particolare di quella armata. Questo argomento, caro a molti, è sicuramente un tema che coinvolge molteplici aspetti: socialo, politici, spicologici, emotivi. Per questo è facile fare confusione, soprattutto a causa dei molti "sentito dire" e della "vox populi" che di rado hanno informazioni corrette ed aggiornate.

In questo articolo vi proponiamo una analisi (lunga, ma vale ogni parola ) sullo stato della legittima difesa dal punto di vista giuridico. L'autore è Francesco Scinia, già dipendente al servizio del Ministero dell'Interno e autore del libro "L'Arma: comprarla come e perchè".

 

Precisazioni

Vi proponiamo questo articolo col solo scopo di fare chiarezza e di riprotare l'attenzione sui fatti e sulla legalità. Vogliamo quindi riportare i molti dibattiti di questi giorni ad un livello di competenza e pacatezza, ad una analisi propositiva, lontana da ogni allarmismo o demagogia populista. Il diritto di difendersi c'è, c'è sempre stato ed è sacrosanto ed inviolabile. Ma c'è anche la legge, e questa va conosciuta, capita e soprattutto rispettata. Allarmismi e richiami di vario genere "ai forconi" non sono mai serviti a nulla di buono. Se c'è qualcosa di buono che si può fare (e noi crediamo di si) parte da analisi come questa.

 

Il parere dell'esperto


quotmark openIl diritto di difendersi è universalmente riconosciuto, fin dalle origini dell’Uomo, trovando la sua radice nell’istinto di conservazione e di autotutela da agenti esterni, naturali o umani (homo homini lupus). Nell’antica Roma, all’aggredito era sempre permesso respingere la violenza con la forza (vim vi repellere licet). L’opzione della fuga (commodus discessus), pur prevista, era però considerata disonorevole, per cui l’offeso era, in realtà, sottoposto anche ad una coazione psicologica, per la sostanziale impossibilità di sottrarsi al confronto senza vergogna. La contrapposizione vim… vi lascia intuire che la difesa doveva consistere in una forza uguale e contraria, anticipando il concetto di proporzionalità, poi introdotto ed ininterrottamente imposto nelle successive formulazioni codicistiche penali. Un altro presupposto risiedeva nell’attualità del pericolo: ove infatti fra l’offesa e la reazione fosse intercorsoo un lasso di tempo sufficiente a far cessare l’azione lesiva, l’impunibilità sarebbe venuta meno, trattandosi di una nuova ed autonoma offesa, posta in essere dall’ex aggredito nei confronti dell’ex aggressore, a ruoli capovolti: in altre parole, di una vendetta.
Tale concezione della legittima difesa approdò, quasi immutata, nel codice Zanardelli del 1889, che prescriveva l’equivalenza fra i mezzi adoperati: ad esempio, ad un’aggressione a mani nude era consentito rispondere a mani nude, mai con lame; a queste ultime non era lecito opporsi con armi da fuoco. Concezione mutuata dalle strategie belliche, in cui le sorti del conflitto pendono spesso a favore dei paesi che vantano una superiore tecnologia di armamenti. La norma, infatti, non considerava diversi aspetti, come la differenza di età e di struttura fisica fra i “contendenti”, la maggior propensione dell’aggressore (abituale) allo scontro, l’effetto sorpresa e, soprattutto, il fatto che la concreta disponibilità dei mezzi di difesa può scaturire tanto da meditata precauzione (abitudine di girare armati), quanto da circostanze assolutamente casuali, come ad esempio l’immediato reperimento in loco di armi improprie.
Il vigente Codice Rocco del 1930 nell’art. 52 ha conservato il requisito dell’attualità, modificando invece quello della proporzionalità, ora sganciato dal diretto riferimento agli strumenti adoperati. “Difendersi” significa essere costretti a commettere un reato dalla necessità di tutelare “un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Ci si trova, cioè, nella necessità di salvaguardare il diritto violato, respingendo la violenza, senza arrecare al suo autore un danno più grave di quello indispensabile. La proporzione deve sussistere fra l’azione e la reazione, considerate nel loro complesso, con riguardo alla categoria del diritto che è stato leso per primo: in linea di massima, chi viene colpito nel patrimonio può reagire mettendo in fuga il ladro, minacciandolo, anche con le armi, perfino arrestandolo (l’art. 383 c.p.p. prevede la facoltà di arresto da parte dei privati), ma non certamente accoltellandolo o sparandogli a sangue freddo, ledendo così un bene (incolumità fisica, vita) socialmente superiore rispetto a quello aggredito (portafogli, borsa, auto ecc.).

In sintesi, la legge consente di difendersi, a condizione che:

1) la difesa sia necessaria;

2) il pericolo sia attuale;

3) l’offesa sia ingiusta, cioè arrecata in violazione di norme giuridiche;

4) la difesa sia proporzionata all’offesa.

Qualora ricorrano, cumulativamente, queste circostanze, chi si è difeso sarà assolto per aver agito in presenza di una causa di giustificazione (con la formula processuale perché il fatto non costituisce reato). L’esito del processo, però, non è per nulla scontato: il giudice, infatti, esaminerà i vari elementi acquisiti come, ad esempio, situazioni di tempo e di luogo, età e particolari condizioni fisiche e psicologiche dei protagonisti, concrete modalità di svolgimento dei fatti, tipologia dei mezzi adoperati, lesioni riscontrate, posizioni dei soggetti, eventuali rapporti fra loro intercorrenti… Aspetti che l’imputato non ha avuto né il tempo, né la possibilità di valutare serenamente (anche perché, in quel momento, sereno non era affatto). La norma conferisce al giudice un ampio margine di discrezionalità, dovendo egli attribuire o meno alla reazione difensiva il carattere di “proporzionalità” rispetto all’offesa, secondo le risultanze oggettive, vagliate dal suo prudente apprezzamento.


Negli ultimi anni la recrudescenza dei delitti contro la persona, sia riguardo al numero di crimini commessi, sia per le modalità, spesso gratuitamente efferate, ha determinato un consistente incremento del ricorso alla difesa privata e, negli inevitabili processi, gli aggrediti sono stati spesso condannati per carenza del requisito della proporzionalità, con la formula dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.). Ciò, da una larga parte dell’opinione pubblica, è stato percepito come un trionfo dei malfattori sulle vittima. Si è pertanto sostenuta, con sempre maggior vigore, la sopravvenuta inadeguatezza della norma che, in buona sostanza, pone sullo stesso piano aggressore ed aggredito, omettendo di considerare che quest’ultimo è stato costretto, suo malgrado, ad esporsi al duplice rischio di veder lesa la propria incolumità e di dover ledere quella di chi, per propria esclusiva volontà, ha illegalmente creato quella situazione. Si è infatti osservato che, almeno negli episodi posti in essere dalla criminalità abituale e professionale, l’aggressore versa in una condizione più favorevole rispetto alla vittima: ha ideato e pianificato il colpo, si è adeguatamente attrezzato, è avvezzo a queste imprese, confida nell’effetto sorpresa e nella soggezione psicologica dell’aggredito, conosce benissimo, ed ha preventivamente accettato, il rischio di essere arrestato e sa che l’imprevedibile reazione della vittima può minacciare la sua incolumità, se non addirittura la sua vita. Per questo, sceglie accuratamente i suoi obiettivi fra le categorie più deboli (anziani, donne, infermi, ragazzini ecc.), in forza del noto principio del massimo risultato col minimo sforzo/rischio. In altre parole, il criminale punta sul tavolo verde la sua posta e considera (si presume) la possibilità di perdere tutto, lo fa quotidianamente per scelta, per mestiere, per cupidigia o per “necessità” di sopravvivenza. L’aggressione è, per lui, un modus vivendi, un ingrediente della sua normale attività “lavorativa”.
Per contro la vittima, fino a quel momento ignara di quanto sta per accadere, spesso, viene immobilizzata “a tradimento” mentre è intenta alle sue occupazioni, magari all’interno del suo domicilio, nell’intimità delle pareti domestiche. E, oltre alla perdita dei beni sottratti, subisce assai spesso, per non dire sempre, lesioni anche gravissime. Ma, soprattutto, un fortissimo trauma psicologico, a volte incancellabile, aggravato poi da varie incombenze ed effetti collaterali: denuncia del fatto, sopralluogo degli inquirenti, convocazioni in Questura, sequestro dell’eventuale arma, sospensione delle licenze di P.S., sovraesposizione mediatica, deposizioni in tribunale, possibile imputazione e condanna per eccesso colposo, spese legali, paura di ritorsioni, patologie da stress. L’aggressione subita è un malaugurato evento eccezionale e devastante, qualcosa che,  in pochi minuti, stravolge la vita.
In definitiva, l’offesa arrecata dal ladro o dal rapinatore va ben oltre il semplice valore economico della refurtiva: si sostanzia in grave violenza e sopraffazione, fisica ma soprattutto morale, impossibile da quantificare in termini monetari e destinata a segnare e limitare profondamente l’individuo nello svolgimento delle sue attività quotidiane e relazionali, per un periodo più o meno lungo, a volte per sempre! Tutto ciò, anche senza voler considerare gli elevatissimi costi sociali (sanità, polizia, giustizia ecc.) che scaturiscono dall’attività lesiva dell’aggressore.


A fronte di questo evidente dislivello fra le due contrapposte posizioni, è apparso equo ed urgente un intervento normativo volto a riequilibrarle, riconoscendo che la vittima, quando reagisce, ha diritto ad un trattamento processuale più favorevole, in presenza di certi presupposti, sanciti dalla recente modifica all’art. 52 c.p.:
Diritto all’autotutela in un privato domicilio
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: 


“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.


Dalla lettura della norma emerge, anzitutto, che il comma unico dell’art. 52 non è stato modificato: i presupposti dell’ingiustizia dell’offesa, della necessità della difesa e dell’attualità del pericolo restano invariati. Quindi, tutto come prima se l’aggredito deve - e dimostrerà di aver dovuto - uccidere o ferire per difendere l’incolumità fisica o la vita, propria o altrui. Tutto come prima nei casi in cui la violenza avviene in luogo pubblico, ma fuori dalla previsione del quarto comma, cioè per strada, in un parco, su un mezzo di trasporto. E tutto come prima per quanto attiene alle procedure: in caso di difesa lesiva o letale, l’aggredito sarà comunque indagato e, probabilmente, imputato del delitto commesso: sarà sempre un giudice a dover acclarare la sussistenza della scriminante o meno.
Il primo elemento di novità consiste nella presunzione di proporzionalità nei casi in cui l’offesa avvenga all’interno del domicilio o di altro luogo, privato o pubblico, in cui si svolga un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Qui è consentita una reazione oggettivamente superiore a quella strettamente necessaria, arrecando così all’aggressore un danno maggiore di quello che si sarebbe potuto subire, sempre fino a quando perduri la situazione di pericolo. Ogni ulteriore azione lesiva, non necessaria a difendersi, integrerà un delitto autonomo: chi spara al rapinatore in fuga o al ladro che sta rubando l’auto in strada, risponderà penalmente del reato commesso e civilmente del danno causato. Sicuramente, diminuiranno i casi di condanna per eccesso colposo ed è questo l’obiettivo che si voleva raggiungere per riequilibrare le due avverse posizioni.
La seconda innovazione, invece, sembra epocale: contrariamente agli assiomi consolidati, viene ammessa la reazione sulla persona per difendere beni patrimoniali e questo, certamente, giustifica qualche grido d’allarme. In pratica si sancisce il primato della cosa sulla persona, della “roba” sull’individuo e ciò lascia oggettivamente perplessi, almeno finché non si ponga mente a quanto già chiarito: l’individuo che ha deliberatamente creato questa situazione antigiuridica si è volontariamente posto in una posizione di disvalore sociale rispetto alla vittima e sembra logico ed equo che ne subisca le conseguenze. Certo, occorre procedere con cautela: chi spara allo zingarello che lo sta borseggiando sarà certamente condannato, vista l’oggettiva inesistenza di qualsiasi “pericolo di aggressione”. Quest’ultima dev’essere, seppur potenziale, concretamente idonea a cagionare un danno grave, secondo la comune diligenza. 


Il Parlamento, dopo tre anni di lavori preparatori, ha deciso di restringere quel margine di discrezionalità, affermando che la proporzione fra offesa e difesa, in certi casi, è sempre presunta, legittimando pertanto una reazione armata o comunque più violenta in un numero di ipotesi ben superiore rispetto al passato.
E’ stato vivacemente sostenuto (con argomentazioni più ideologiche e politiche che giuridiche) che la norma sancisce un’indiscriminata “licenza di uccidere”, un invito ad armarsi, a reagire in maniera esagerata e rappresenta una sconfitta dello Stato, che abdicherebbe a compiti e poteri istituzionali in favore dei privati cittadini. Sicuramente, un’efficiente prevenzione generale conserva il suo carattere prioritario, in tutte le sue sfaccettature: dalla valenza deterrente della pena ad un capillare controllo del territorio; da una seria disciplina dell’immigrazione ad un processo penale equo e rapido, passando per l’adeguatezza delle strutture penitenziarie. Ma nessun sistema al mondo, nessuna polizia, nessuna giustizia ha mai potuto garantire, né mai lo potrà, la sicurezza totale, l'onnipresenza degli operatori. Secondo statistica e logica, purtroppo, i “Nostri” arrivano all’ultimo istante solo nei telefilm e in poche, fortunate occasioni. Le pattuglie non possono essere sempre e dovunque, nonostante gli sforzi delle Istituzioni e degli operatori. Nelle abitazioni isolate, nei sotterranei della metropolitana, nelle strade buie, nei negozi, in centro come in periferia, si consuma una lotta quotidiana fra l’onesto e il malvivente. Per questo la legge permette, da sempre, la possibilità di reagire alla violenza, in misura uguale e contraria, per sottrarsi ad un pericolo immediato, salvo poi condannare per eccesso colposo chi ha esagerato. Dimenticando però che l’aggressore ha innescato, deliberatamente, una reazione imprevedibile e spesso incontrollabile. Se la violenza gli si è ritorta contro, dovrebbe assumersene la responsabilità e non trasformarsi anch’egli tout court in vittima di seconda istanza. Quando il confronto avviene su un ring, è giusto che entrambi i contendenti si battano ad armi pari, secondo regole ispirate all'equivalenza delle forze (fisiche e psicologiche) in campo ed al rispetto di precise regole. Ma quando uno dei due si pone in un'evidente situazione antigiuridica e trascina un innocente in uno scellerato contesto da cui possono derivargli solo guai, è il caso di riequilibrare la profonda disparità fra le due posizioni: l'aggressore crea la situazione di rischio e di illegalità, ne ricava vantaggi patrimoniali, sfrutta gli elementi a suo favore, è lucido e determinato, oppure animato da furore bestiale (a volte indotto da sostanze psicotrope). L’aggredito può solo soccombere o, se ne ha la possibilità, difendersi, in un incolpevole stato di agitazione, col rischio di "esagerare", di essere condannato per eccesso colposo e dover pure risarcire l’aggressore. Prima di parlare di “sconfitta dello Stato” e di “abbandono del territorio” dovremo consultare le statistiche sulle pattuglie messe in campo, sugli interventi, sulle unità impegnate. E ricordarci che la pattuglia passa quando c’è, quando può, quando non è altrove (ma serve anche “altrove”, no?). Un poliziotto davanti ad ogni portone non ce l’hanno in nessuna parte del mondo e se, per assurdo, ci fosse, si griderebbe alla militarizzazione del territorio. Un significativo aiuto viene dal controllo remoto tramite telecamere, che consente di razionalizzare le risorse, monitorare il territorio in maniera più sistematica ed efficace ed indirizzare e coordinare gli interventi in modo più mirato. Ma le fisiologiche “zone d’ombra” esisteranno sempre.


Nessuno pensa che la giustizia privata sia una cosa bella, né che sia giustificabile chi, sia pur obtorto collo, ha spezzato una vita umana senza effettiva necessità. Si dice, però, che è meglio un brutto processo di un bel funerale: il ricorso all’arma dev’essere l’extrema ratio, l’unico modo per evitare quel funerale. O, peggio, lo strazio di sopravvivere col rimorso di non aver saputo difendere i propri cari. Pare superfluo, ma forse è opportuno, ricordare che la legge non impone l’obbligo di difendersi: chi vuole, potrà tranquillamente optare per una “reazione” non violenta o puramente verbale, in ossequio a personalissime motivazioni ideologiche o religiose. Chi, invece, è stato sempre determinato a difendere sé e la propria famiglia anche con le armi, continuerà a farlo. Più semplicemente, nel conseguente processo, avrà la possibilità di sfuggire ad una sorte più infamante di quella che dovrebbe naturalmente toccare all’aggressore: la nuova legge rende un po’ meno brutto questo processo. Più prosaicamente, diminuendo i casi di condanna, verranno meno anche i risarcimenti patrimoniali in favore dell’aggressore o dei suoi eredi. E ciò sembra rispondere ad elementari esigenze di giustizia sostanziale, per decenni proditoriamente calpestate a suon di sentenze paradossali, graziosamente accompagnate da “edificanti” grancasse mediatiche.


L’unica preoccupazione che ci sentiamo di condividere è un’altra: stante il tenore della norma, che legittima la difesa armata “all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”, è possibile prevedere un malaugurato aumento di sparatorie in esercizi commerciali, ad opera dei titolari o di clienti ed avventori, col possibile coinvolgimento di innocenti. Un poliziotto sa bene che in presenza di folla deve evitare accuratamente di sparare. Un pistolero dell’ultim’ora no: sa che la legge glielo consente e potrebbe farlo. E con le munizioni blindate, assai diffuse, il pericolo di rimbalzi incontrollabili è altissimo. Appellarsi al buon senso, ricordare che l’incasso giornaliero di un supermercato non vale una vita prematuramente spezzata e, soprattutto, subordinare il rilascio di autorizzazioni in materia di armi al previo e rigorosissimo accertamento dei requisiti soggettivi, ci sembra il minimo.

*    *    *

P.S. Anni fa, dopo le ondate di sdegno nell’opinione pubblica suscitate da alcune sentenze, avevo espresso alcune considerazioni su possibili modifiche al regime della scriminante, finalizzate a riequilibrarne i meccanismi in misura maggiormente rispondente alle mutate esigenze.
Avevo infatti maturato il convincimento secondo cui l’autore di un’illecita aggressione alla sfera giuridica altrui, accettando il rischio di subire una reazione violenta e sproporzionata, si espone ad essa volontariamente, per cui ben potrebbe ritenersi presunto il suo consenso, ancorché implicito, ad ogni eventuale reazione, anche eccessiva, entro il limite della disponibilità del proprio diritto leso.
Avevo pertanto ipotizzato una modifica dell’art. 52 mediante un espresso richiamo al disposto dell’art. 50 c.p., che recita: Consenso dell’avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. L’interazione fra le due norme sarebbe potuta avvenire aggiungendo semplicemente all’art. 52 un secondo comma, così formulato: Si considera sempre prestato, da parte dell’autore dell’offesa, il consenso di cui all’art. 50, limitatamente alla reazione difensiva necessaria.
L’inciso “che può validamente disporne” avrebbe limitato la portata della norma ai soli diritti disponibili (ad es. integrità fisica, onore, patrimonio) ed ai casi in cui l’aggressore fosse  persona imputabile, maggiorenne e compos sui. Non essendo la vita un diritto disponibile, sarebbe lecito reagire con violenza contro l’aggressore, arrecandogli lesioni non letali e, comunque, non più gravi di quelle necessarie a respingere l’offesa e far cessare il pericolo. La reazione difensiva, infatti, trova un suo limite invalicabile nella necessità di far cessare l’azione lesiva e, ancorché sproporzionata, deve interrompersi non appena vengano meno gli altri due requisiti: necessità ed attualità. Una risposta che travalica quei limiti non è più “reazione”: è offesa autonoma e punibile, a titolo di eccesso colposo o di dolo. Esemplificando, sarebbe consentito ingaggiare una colluttazione con il ladruncolo, al solo fine di farsi restituire il maltolto, reagire, cioè all’aggressione ai beni con una reazione al (suo) diritto all’incolumità personale, purché entro i limiti dettati dalla necessità di difendersi e dall’attualità del pericolo. Non sarebbe, invece, mai consentito infliggergli una bastonata di troppo, spezzargli volutamente un braccio, ucciderlo. Questi comportamenti, successivi alla desistenza e quindi alla cessazione dell’offesa, sono assolutamente ingiustificati e se ne risponderebbe penalmente.

quotmark closeMentre resterebbe lecito uccidere chi voleva sicuramente uccidere: in caso di morte dell’aggressore, tutto resterebbe come prima, con l’eventuale esclusione della scriminante, ove la reazione abbia colposamente o dolosamente valicato i confini della norma. Per realizzare ciò sarebbe bastato aggiungere all’art. 52 la su riportata formula. Senza alcuna limitazione legata al locus commissi delicti e salvaguardando in ogni caso il primato della vita umana, evitando di suscitare vivaci reazioni politiche a proposito di una paventata “licenza di uccidere”.

Francesco Scinia.

 

Links:

Sponsors